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TITOLO IV - ADEMPIMENTI E SANZIONI - Art. 12 - Violazione delle norme antidoping e relative sanzioni

TITOLO IV - ADEMPIMENTI E SANZIONI

Art. 12 - Violazione delle norme antidoping e relative sanzioni

  1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.


  2. Nei confronti del tesserato alla FIDAL, che, convocato dall'Ufficio di Procura Antidoping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall'Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.


  3. All'esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che, su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.


  4. E' facoltà della FIDAL prevedere, per i casi di positività al doping, l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente Regolamento, in coerenza con quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalla IAAF.


  5. Le sanzioni indicate nell'allegato 1 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.


  6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.


  7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Federale della FIDAL provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l'U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.


  8. E' fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.


  9. Le sanzioni adottate dalla FIDAL sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L'U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping.


  10. L'illecito sportivo connesso all'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in sei anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.