TITOLO IV - ADEMPIMENTI E SANZIONI - Art. 12 - Violazione delle norme antidoping e relative sanzioni
TITOLO IV - ADEMPIMENTI E SANZIONI
Art. 12 - Violazione delle norme antidoping e relative sanzioni
- Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
- Nei confronti del tesserato alla FIDAL, che, convocato dall'Ufficio di Procura Antidoping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall'Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
- All'esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che, su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.
- E' facoltà della FIDAL prevedere, per i casi di positività al doping, l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente Regolamento, in coerenza con quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalla IAAF.
- Le sanzioni indicate nell'allegato 1 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.
- Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
- Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Federale della FIDAL provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l'U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.
- E' fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
- Le sanzioni adottate dalla FIDAL sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L'U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping.
- L'illecito sportivo connesso all'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in sei anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.