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Regolamento FIDAL dell'Attività Antidoping: - Art. 5 - Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)

TITOLO II - ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL'ATTIVITÀ ANTIDOPING

Art. 5 - Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)

  1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l'U.C.A.A.: coordina l'effettuazione dei controlli a sorpresa eventualmente disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla FIDAL; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping dell'Ente.


  2. L'U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di non negatività del campione A da parte della FMSI, predispone gli adempimenti per la esecuzione delle analisi di revisione. In esito alle analisi di revisione provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell'Ufficio di Procura Antidoping e della FIDAL ai sensi dei successivi articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.


  3. L'U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull'andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.